ORDINAMENTO E CORONAVIRUS

di Arnaldo Miglino*

Sebbene ancora non sia dato sapere quando verrà superata l’emergenza determinata dal Coronavirus, è possibile svolgere qualche considerazione definitiva su aspetti politico-giuridici della vicenda.
1. Per reagire alla pandemia lo Stato ha adottato provvedimenti assolutamente restrittivi di libertà costituzionali, ben al di là dei limiti di procedura e contenuto previsti dalle norme che le garantiscono.
2. Tali provvedimenti sono assistiti dalla pena dell’arresto da tre a diciotto mesi, oltre che da una ammenda, secondo l’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato ad hoc. Numerose condotte che costituiscono esercizio di
diritti umani possono ora essere incriminate in base al presupposto dell’emergenza sanitaria.
3. Le regole create dallo Stato per legittimare l’emanazione delle suddette misure non sono state rispettate né da esso né tantomeno da Regioni e Comuni: è impossibile per il cittadino conoscere il profluvio di disposizioni delle
più varie autorità sentitesi in grado di ordinare quel che più è a loro piaciuto.
4. I pur coercitivi atti, normativi e amministrativi, in materia di Coronavirus, in diverse evenienze sono stati applicati dalle forze dell’ordine più gravosamente di come siano stati concepiti. Il fatto che gli agenti, nel complesso, si siano
prodigati per il bene della cittadinanza, non implica affatto che debbano essere sottaciute condotte illegittime o illecite.
5. Illustri giuristi hanno asserito che i provvedimenti per combattere la pandemia sono rispettosi della costituzione. Prese di posizione del genere possono comprendersi solo richiamando la scienza psicologica. Evidentemente, per chi
ha fatto del diritto una ragione di vita, è difficile ammettere che le proprie convinzioni sono state superate dalla realtà. Rimane il fatto che la libertà personale, ai sensi dell’art. 13 cost., in ultima battuta, può essere limitata solo
con provvedimento del giudice: come si può asserire che tale disposizione non sia stata violata? I provvedimenti per contrastare il Coronavirus non trovano precedenti nemmeno nella tipologia di atti adottati in occasione dello stato di
guerra.
6. Bisogna usare la ragione, fino in fondo. Proprio se si ammette che determinate misure siano state utili, si deve riconoscere la necessità di norme, anzitutto di rango costituzionale, che disciplinino con esattezza le evenienze
nella quali le garanzie costituzionali possano essere temporaneamente sospese, affinché ogni sospensione del genere si attui in modo più giusto e meno insopportabile per il cittadino. Non voler vedere un problema non aiuta certo a risolverlo.

*Avvocato

Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*